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Cassa integrazione, adeguamenti massimali in vigore dal 1 gennaio 2008

28/08: Fillea Cgil Sv, adeguamento massimali cassa integrazione per eventi metereologici A partire dall’anno 2008 con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, l’articolo 1, comma 27, della legge di recepimento del Protocollo sul Welfare, n. 247 del 24 Dicembre 2007, in G.U. n. 301 de 29 dicembre 2007 ha disposto, che l’aumento dei tetti dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione, è determinato nella misura del 100%(fino al 2007 era l’80%) dell’aumento derivante dalla variazione media annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Retribuzioni mensili lorda fino a Euro 1.857,48
Importo: mensile lordo Euro 1.030,30

Importo: mensile netto Euro 970,13
Retribuzioni mensili lorda superiori a Euro 1.857,48
Importo: mensile lordo Euro 1.238,32

Importo: mensile netto Euro 1.166,00

Per ottenere l’importo orario occorre dividere l’importo mensile per il numero di ore lavorabili del mese.

Esempio: il mese di febbraio ha 160 ore lavorabili, per ottenere l’importo orario della CIG si divide l’importo mensile della CIG per 160 ore, ovvero: ( Euro 970,13 : 160 = Euro 6,06 )

Il lavoratore, a richiesta del datore di lavoro è tenuto a trattenersi in cantiere per tutta la durata della sosta derivante da maltempo (pioggia, vento, gelo).

Si specifica che, alfine di evitare contenziosi ricorrenti, il lavoratore può lasciare il posto soltanto a seguito di autorizzazione del responsabile di cantiere o aziendale. Durante la sosta o le soste, nel complesso superino le 2 ore nella giornata, per il periodo di permanenza in cantiere, comprese le prime 2 ore, l’impresa è tenuta a corrispondere al lavoratore la differenza tra il trattamento di integrazione salariale e la retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato. Le imprese sono tenute ad anticipare, contestualmente alla retribuzione del mese.
Gli importi corrispondenti alle integrazioni salariali dovute a norma di legge e integrazioni di cui sopra non devono comportare l’esposizione dell’impresa per un importo complessivo superiore a 150 ore di integrazione non ancora autorizzate dall’INPS.